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Ordini professionali, ecco le nuove norme

31 Ago 2012
Federico D
Guida Al Lavoro, Politiche Sociali

E’ entrato ufficialmente in vigore da poco il Regolamento che riforma tutti gli ordini professionali, anche se la discussione su molte delle nuove norme resta aperta. Ma ora che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutti dovranno uniformarsi ed è quindi meglio sapere tutto quello che è cambiato rispetto al passato.

Anzitutto i professionisti dovranno stipulare, sia privatamente come attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali professionali, una polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Un obbligo che però partirà dal 15 agosto 2013, ma in caso di violazione costituirà illecito disciplinare.

Con le nuove norme è ammessa tramite ogni mezzo lecito la pubblicità informativa che abbia per  oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dovrà essere funzionale all’oggetto, così come veritiera e corretta, non dovrà violare l’obbligo del segreto professionale e al tempo stesso non dovrà essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Anche in questo caso le violazioni costituiranno illecito disciplinare e violeranno il Codice del consumo e le norme sulla pubblicità ingannevole.

E’ mantenuto il tirocinio professionale obbligatorio, ma solo per le professioni che già lo prevedevano (ad esempio gli avvocati) e potrà durare al massimo 18 mesi. Potrà essere svolto presso enti pubblici e, per i primi sei mesi, anche in concomitanza con l’ultimo anno di Università oppure contemporaneamente ad un impiego pubblico e privato, mentre i corsi di formazione non saranno obbligatori ma facoltativi e alternativi al tirocinio.

E’ stato mantenuto l’esame di Stato, ma l’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono quindi vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali. E’ libero anche l’esercizio della professione che rimane fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. Inoltre gli albi professionali territoriali, tenuti dai Consigli dell’Ordine o del Collegio, sono pubblici e formano l’Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio nazionale. E ancora la funzione disciplinare è affidata ai Consigli di disciplina, i cui componenti (che non possono far parte del Consiglio dell’Ordine o del Collegio) sono nominati dal presidente del Tribunale che sceglie da una rosa di nomi proposti dal Consiglio dell’Ordine.

 

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